È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “CURVY PRIDE-APS”, con sede legale in Via Castiglione 47 /2, 40124 Bologna operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune, così come l’istituzione di sedi secondarie, delegazioni, uffici e/o sezioni distaccate in altri comuni italiani o paesi esteri, disciplinate da specifica previsione regolamentare, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di promuovere la cultura della pluralità dei modelli di bellezza, anche al fine di accrescere l’autostima e l’indipendenza “intellettiva”, lottare contro fenomeni di bullismo, discriminazione e ogni forma di stereotipo, favorire la socializzazione, l’integrazione e la presa di coscienza del ruolo e dell’importanza di ogni individuo, con particolare attenzione alle persone che vivono con disagio il rapporto con il proprio aspetto esteriore. L’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
I soci sono:
Ogni socio, qualunque sia il valore della quota versata, ha gli stessi diritti e doveri. Nelle assemblee ogni socio ha diritto a un solo voto.
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta (30) giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione, disciplinata da specifico regolamento.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione, come da specifico regolamento.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
I soci sono tenuti a:
Sono Organi dell’Associazione:
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le modalità relative a candidature ed elezioni verranno indicate con apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un (1) mese nel libro soci.
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una (1) volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà (50%) dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta (30) minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti (3/4) degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà (50%) degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno (50%+1) degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici (15) gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Ciascun associato ha un (1) voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre (3) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
L’assemblea straordinaria delibera:
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7) eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno dieci (10) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno quattro (4) volte l’anno e/o ogni qualvolta il
Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi (2/3) dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo verranno indicate con apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta (30) giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
Spetta al Segretario-Tesoriere la cura di tutto gli adempimenti amministrativi e contabili.
In particolare coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’associazione deve tenere:
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Il logo dell’Associazione può essere utilizzato dai soci per eventi, manifestazioni e/o altra attività previa richiesta al Consiglio Direttivo, secondo la procedura indicata in apposito regolamento. E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione e il marchio dell’Associazione a qualsiasi tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Le disposizioni del presente Statuo che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Bologna, lì 26 luglio 2019
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Marianna Lo Preiato Antonella Simona D’Aulerio
ASSOCIAZIONE CURVY PRIDE – APS
Via Castiglione n. 47/2, 40124 Bologna
Italia
(+39) 3478264983
info@curvypride.it